Con l’entrata in vigore del cosidetto “Decreto Dignità” il contratto di lavoro a tempo determinato ha subito delle significativve modifiche:
1) Innanzitutto la durata passa da 36 a 24 mesi;
2) La duarata del primo contratto a tempo determinato, stipèulato con atto scritto; ove non sia inserita la motivazione per cui è stato apposto il termine, non può superare i 12 mesi. tale termine viene elevato a 24, nel caso in cui nel contratto sia previst una causale.
3) Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato senza l’ indicazione della cusale, solamente nell’ ambito dei 12 mesi di durata. Per i periodi eccedenti il datore di lavoro, con atto scritto, dovrà indicare le motivazioni con causali che sono:
– esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ ordinaria attività dell’ impresa, o per sostituzione di un lavoratore;
– esigenze raltive ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ attività ordinaria.
Qualora il contratto a tempo determinato venga pèrorogato oltre i 12 mesi in assenza delle causali, lo stesso si trasforma in tempo indeterminato alla data del superamento dei 12 mesi.
4) Il numero massimo di proroghe viene ridotto da 5 a 4 diventando più onerose per il datore di lavoro in quanto il contributo addizionale Naspi del 1,4% andrà incrementato di un ulteriore 0,5% per ogni rinnovo.
5) Il lavoratore avrà un termine di 180 giorni per impugnare la cessaione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
6) le nuove regole relative ai contratti a tempo determinato si applicano ai rapporti stipulati successivamente all’ enrata in vigore del Decreto (14/07/2018) mentre la regolamentazione dei rinnovi e delle proroghe contrattuali si applicano a quelli successivi al 31/10/2018.